Ai sensi dell’art. 1, comma 49, della L.R. 10/11/2014, n. 10 gli interventi di cui al presente articolo, sono consentiti anche nei casi in cui le norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP in coerenza con il piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR). Per tali interventi la sussistenza delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all’articolo 3, comma 6 della l.r. 21/2009 e successive modifiche viene verificata in relazione agli standard urbanistici per la realizzazione delle opere medesime previsti dallo strumento urbanistico generale vigente o adottato e, ove necessario, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7 della l.r. 21/2009 e successive modifiche.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. 10/11/2014, n. 10 gli interventi previsti dal presente articolo sono consentiti, in deroga all’articolo 65, comma 2 della l.r. 38/1999, anche nei comuni dotati di programma di fabbricazione.

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