Articolo abrogato dalla L.R. 10/08/2016, n. 12, così recitava:

“Art. 5 (Funzioni e compiti amministrativi delle province) — 1. Sono attribuiti alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l’adozione dei piani agrituristici provinciali, di cui all’articolo 8;

b) la tenuta dell’elenco provinciale degli operatori del turismo rurale, di cui all’articolo 30.

2. Sono delegati alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’articolo 17, la tenuta dell’elenco stesso, la determinazione del coefficiente correttivo di cui all’articolo 14, comma 3;

b) la concessione dei contributi per l’esercizio delle attività di agriturismo di cui all’articolo 12;

c) la vigilanza ed il controllo sull’applicazione della presente legge;

d) la tenuta degli elenchi provinciali dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d’uso di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d).”

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