Articolo abrogato dalla L.R. 22/10/2018, n. 7, così recitava:

"Art. 27 - (Sanzioni)

1. Per la violazione della disposizione di cui all’articolo 23, comma 1, si applica la sanzione amministrativa secondo le seguenti modalità:

a) euro 1.000,00, per la prima violazione;

b) fino a euro 3.000,00 per le successive violazioni.

2. Per l’esercizio dell’attività di agriturismo effettuato in assenza della SCIA di cui all'articolo 18, si applica la sanzione della chiusura dell’esercizio da disporsi con provvedimento del comune competente.

3. La direzione regionale competente provvede all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie che sono applicate dai comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, in qualità di autorità amministrativa competente ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche."

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