Articolo modificato dall'art. 22, comma 2, della L.R. 29/11/2006, n. 21 e, successivamente, abrogato dall'art. 106, comma 1, della L.R. 06/11/2019, n. 22, così recitava:

“Art. 70 - (Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) l’indicazione, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, degli indirizzi e dei criteri di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a);

b) abrogata”.

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