Articolo modificato dall’art. 3, comma 58, della L.R. 31/12/2016, n. 17; dall’art. 17, comma 14, della L.R. 14/08/2017, n. 9; dall’art. 34, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 10/02/2022, n. 1, così recitava:

“Art. 14 - Locali, botteghe e attività storiche

1. Sono considerati locali, botteghe e attività storiche:

a) i locali e le botteghe caratterizzati da valore storico-artistico e architettonico destinati ad attività commerciali ed artigianali e di pubblico esercizio svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno cinquanta anni;

b) le botteghe d'arte nelle quali sono svolte, da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni e produzioni di opere di valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione artistica regionale;

c) le attività commerciali, di somministrazione, artigianato o miste “anche esercitate su suolo pubblico”, compresi i mercati i cinema, i teatri, le librerie e le cartolibrerie dove, da almeno cinquanta anni, vengono svolte le stesse tipologie di attività.

2. La Regione promuove specifiche iniziative finalizzate:

a) alla salvaguardia e alla promozione dell'identità '63ulturale, storica e socioeconomica delle attività di cui al comma 1 anche allo scopo di garantire una efficace promozione del territorio come sostegno allo sviluppo turistico e di rilanciare i centri storici;

b) al sostegno alle attività di locali, botteghe e attività storiche di cui al comma 1, ivi inclusa l'individuazione di misure volte a favorire l'accesso al credito da parte delle imprese titolari delle stesse attività;

c) alla formazione, con particolare riguardo ai progetti formativi per la trasmissione degli antichi mestieri;

c-bis) alla riqualificazione, alla valorizzazione e al mantenimento dei mercati di valenza storica.

3. La Regione promuove e favorisce altresì la stipula di accordi tra i comuni, i titolari delle attività e i proprietari degli immobili interessati, al fine di favorire il riequilibrio dei canoni di locazione.

4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7-bis e 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) nonché il riconoscimento delle attività storiche svolte dai cosiddetti urtisti, che operano su area pubblica, anche di pregio e turistica, da almeno cinquant’anni, previa presentazione di idonea documentazione. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta dell'Assessore competente in materia di sviluppo economico, di concerto con l'Assessore competente in materia di cultura, sentite le commissioni consiliari competenti, una deliberazione nella quale sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità per l'individuazione ed il riconoscimento dei locali, delle botteghe e delle attività storiche nonché dei mercati di valenza storica;

b) i criteri e le modalità per l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3.

5. Omissis”

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