Comma abrogato dall’art. 13, comma 2, della L.R. 30/12/2021, n. 20, così recitava:

"1. Ferme restando le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), non può essere nominato o designato dalla Regione quale amministratore di ente pubblico dipendente, anche economico, di società controllata o partecipata e di organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione chi, avendo rivestito nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, anche in altra Regione, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti di bilancio per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti del servizio sanitario regionale compatibilmente con le disposizioni statali vigenti in materia."

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