Articolo abrogato dall’art. 10, comma 3, della L.R. 14/08/2017, n. 9, così recitava:

Art. 6 - Costituzione dell'albo

Le domande di iscrizione all'albo regionale di cui al precedente articolo 4 sono inviate alla commissione preposta alla costituzione e gestione dell'albo entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al precedente articolo 3, corredate della necessaria documentazione. La commissione, nel corso dell'istruttoria delle domande, può chiedere la integrazione degli atti utili per la valutazione della specifica professionalità ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale. Entro i successivi novanta giorni sono completati gli elenchi dei professionisti iscritti a seconda delle specifiche qualificazioni. L'albo, redatto in attuazione dei criteri e delle procedure di cui alla presente legge, è approvato con deliberazione della Giunta regionale.”

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