Articolo abrogato dalla L.R. 02/07/2020, n. 5.

L’articolo 43 così recitava:

“Art. 43 - (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 1:

1) all’alinea, le parole: “dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche,” sono sostituite dalle seguenti: “dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo) e successive modifiche”;

2) alla lettera a), le parole “le province,” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana di Roma capitale”;

b) all’articolo 3:

1) le lettere e), h), n), r-bis), cc) del comma 1 sono abrogate;

2) la lettera dd) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“dd) “micro, piccola e media impresa”: l’impresa che rispetti le soglie previste nell’Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativo ad alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.”;

3) la lettera ee) del comma 1 è abrogata;

4) alle lettere t) e u) del comma 1 le parole: “, comma 2” sono soppresse;

5) al comma 2, le parole da: “del d.lgs. 28/2004” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “della legge 220/2016 e successive modifiche”;

c) all’articolo 4:

1) la lettera d) del comma 1 è abrogata;

2) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“e) stabilisce, con riferimento alle sale ed alle arene cinematografiche, i requisiti strutturali specifici di cui all’articolo 6;”;

3) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:

“e-bis) rilascia l’autorizzazione unica di cui all’articolo 6 per le sale ed arene cinematografiche con una superficie utile lorda superiore a 2500 mq;”;

4) alla lettera c) del comma 1-bis, le parole: “le province,” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana di Roma capitale”;

5) all’alinea del comma 2 le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Città metropolitana di Roma capitale”;

6) alla lettera a) del comma 3 le parole: “le province” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana di Roma capitale”;

7) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“b) rilascia l’autorizzazione unica di cui all’articolo 6 per le sale ed arene cinematografiche con una superficie utile lorda inferiore o pari a 2.500 mq;”;

d) all’articolo 5:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Promozione dello sviluppo di sale ed arene cinematografiche)”;

2) al comma 1 le parole: “si conforma, nell’ambito dell’esercizio della funzione di cui all’articolo 6, ai principi di seguito elencati” sono sostituite dalle seguenti: “persegue, anche attraverso l’erogazione di contributi o altre agevolazioni, le seguenti finalità”;

e) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (Autorizzazione unica)

1. La realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione o l’ampliamento di sale e arene già in attività, sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 4. L’autorizzazione unica comprende anche il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con la presente legge e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di urbanistica ed edilizia, di igiene e sicurezza, di accesso alle persone disabili, di tutela dell’ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, la Giunta regionale, con regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e la commissione consiliare competente definisce, nel rispetto delle citate disposizioni:

a) i requisiti strutturali specifici delle sale ed arene cinematografiche, ragionevoli e proporzionati, finalizzati a garantire la qualità del servizio cinematografico;

b) le modalità e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione unica;

c) le modalità per il controllo del possesso dei requisiti di cui alla lettera a).”;

f) all’articolo 9:

1) alla lettera e) del comma 1 le parole: “le province” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana di Roma capitale”;

2) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

“2-ter. Il richiedente rende autocertificazione di non trovarsi in situazioni ostative, ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti, alla concessione di benefici pubblici, ivi incluse le situazioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).”;

g) l’articolo 25-bis è abrogato;

h) all’articolo 26:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all’articolo 6, comma 2, alle sale di cui all’articolo 1 del regolamento regionale 17 dicembre 2007, n. 16 (Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell’articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 - art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25” e successive modifiche relativo all’autorizzazione all’esercizio cinematografico) si applicano, quali requisiti strutturali specifici, i requisiti tecnici minimi di cui all’articolo 6 del r.r. 16/2007.”;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati.”

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