Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 43 così recitava:
“Art. 43 - (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 1:
1) all’alinea, le parole: “dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche,” sono sostituite dalle seguenti: “dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo) e successive modifiche”;
2) alla lettera a), le parole “le province,” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana di Roma capitale”;
b) all’articolo 3:
1) le lettere e), h), n), r-bis), cc) del comma 1 sono abrogate;
2) la lettera dd) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“dd) “micro, piccola e media impresa”: l’impresa che rispetti le soglie previste nell’Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativo ad alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.”;
3) la lettera ee) del comma 1 è abrogata;
4) alle lettere t) e u) del comma 1 le parole: “, comma 2” sono soppresse;
5) al comma 2, le parole da: “del d.lgs. 28/2004” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “della legge 220/2016 e successive modifiche”;
c) all’articolo 4:
1) la lettera d) del comma 1 è abrogata;
2) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“e) stabilisce, con riferimento alle sale ed alle arene cinematografiche, i requisiti strutturali specifici di cui all’articolo 6;”;
3) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:
“e-bis) rilascia l’autorizzazione unica di cui all’articolo 6 per le sale ed arene cinematografiche con una superficie utile lorda superiore a 2500 mq;”;
4) alla lettera c) del comma 1-bis, le parole: “le province,” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana di Roma capitale”;
5) all’alinea del comma 2 le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Città metropolitana di Roma capitale”;
6) alla lettera a) del comma 3 le parole: “le province” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana di Roma capitale”;
7) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
“b) rilascia l’autorizzazione unica di cui all’articolo 6 per le sale ed arene cinematografiche con una superficie utile lorda inferiore o pari a 2.500 mq;”;
d) all’articolo 5:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Promozione dello sviluppo di sale ed arene cinematografiche)”;
2) al comma 1 le parole: “si conforma, nell’ambito dell’esercizio della funzione di cui all’articolo 6, ai principi di seguito elencati” sono sostituite dalle seguenti: “persegue, anche attraverso l’erogazione di contributi o altre agevolazioni, le seguenti finalità”;
e) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 - (Autorizzazione unica)
1. La realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione o l’ampliamento di sale e arene già in attività, sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 4. L’autorizzazione unica comprende anche il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con la presente legge e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di urbanistica ed edilizia, di igiene e sicurezza, di accesso alle persone disabili, di tutela dell’ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, la Giunta regionale, con regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e la commissione consiliare competente definisce, nel rispetto delle citate disposizioni:
a) i requisiti strutturali specifici delle sale ed arene cinematografiche, ragionevoli e proporzionati, finalizzati a garantire la qualità del servizio cinematografico;
b) le modalità e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione unica;
c) le modalità per il controllo del possesso dei requisiti di cui alla lettera a).”;
f) all’articolo 9:
1) alla lettera e) del comma 1 le parole: “le province” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana di Roma capitale”;
2) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
“2-ter. Il richiedente rende autocertificazione di non trovarsi in situazioni ostative, ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti, alla concessione di benefici pubblici, ivi incluse le situazioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).”;
g) l’articolo 25-bis è abrogato;
h) all’articolo 26:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all’articolo 6, comma 2, alle sale di cui all’articolo 1 del regolamento regionale 17 dicembre 2007, n. 16 (Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell’articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 - art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25” e successive modifiche relativo all’autorizzazione all’esercizio cinematografico) si applicano, quali requisiti strutturali specifici, i requisiti tecnici minimi di cui all’articolo 6 del r.r. 16/2007.”;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati.”
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
24/04/2024
- Con lo stop alla cessione, i crediti passeranno da “pagabili” a “non pagabili” da Italia Oggi
- Giurisprudenza casa: superbonus e difformità edilizie sanate da Italia Oggi
- Titolari effettivi, pressing su decreto da Italia Oggi
- Conciliazioni esenti pure dalle imposte ipocatastali da Italia Oggi
- Pnrr, al Sud il 43% dei fondi da Italia Oggi
- Stretta sul demanio da Italia Oggi