Comma abrogato dalla L.R. 15/11/2019, n. 24, così recitava:

“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 2 e 7, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e successive modifiche, relativo alle funzioni in materia di beni, servizi e attività culturali, alla l.r. 42/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2:

1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“a) l’approvazione del piano triennale regionale, di seguito denominato piano triennale, con il quale sono definiti gli indirizzi, i criteri e le metodologie d’intervento e di sostegno regionale;”

2) la lettera h) del comma 1 è abrogata;

b) all’articolo 3:

1) all’alinea del comma 1 le parole: “di settore” sono soppresse;

2) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

3) la lettera h) del comma 1 è abrogata;

4) alla lettera m) del comma 1 le parole: “in conformità a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera n)” sono soppresse;

c) l’articolo 5 è abrogato;

d) all’articolo 6:

1) alla rubrica, le parole: “settoriale regionale” sono sostituite dalle seguenti: “triennale di indirizzo”;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione determina le linee di indirizzo della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito piano triennale.”;

3) all’alinea del comma 2, la parola: “settoriale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;

4) dopo la lettera f) del comma 2, è aggiunta la seguente:

“f-bis) l’individuazione dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).”;

e) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - (Redazione ed approvazione del piano triennale)

1. La Giunta regionale, sentiti la Città metropolitana di Roma capitale, Roma capitale, i rappresentanti dei sistemi inseriti nelle organizzazioni di cui al Titolo II, Capo III e la conferenza di cui all’articolo 16, predispone il piano triennale di cui all’articolo 6.

2. Il piano triennale è approvato con apposita deliberazione del Consiglio regionale.”;

f) all’articolo 8:

1) all’alinea del comma 1, la parola: “settoriale” è sostituita dalla seguente: “triennale”, le parole “entro il 31 gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “verificati gli stanziamenti annuali disponibili e comunque entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio previsionale della Regione” e dopo la parola: “approva” sono inserite le seguenti: “sentita la commissione consiliare competente.”;

2) alla lettera a) del comma 1 la parola: “contratti” è sostituita dalla seguente: “accordi”;

3) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“c) la programmazione degli interventi a favore di musei e biblioteche inseriti nelle rispettive organizzazioni di cui al Titolo II, Capo III, e degli archivi storici di cui all’articolo 23;”;

4) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“c-bis) la programmazione degli interventi a favore dei sistemi inseriti nelle organizzazioni di cui al Titolo II, Capo III.”;

g) gli articoli 9, 10 e 11 sono abrogati;

h) all’articolo 12:

1) all’alinea del comma 1 la parola: “settoriale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;

2) alla lettera b) del comma 1 le parole: “, nonché l’esercizio delle funzioni di tutela dei beni librari” sono soppresse;

i) al comma 1 dell’articolo 13, la parola: “settoriale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;

l) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 è abrogata;

m) l’articolo 24 è abrogato;

n) all’articolo 26:

1) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: “Il piano annuale di cui all’articolo 8 definisce le procedure per la concessione, l’erogazione e la revoca dei finanziamenti o dei contributi.”;

2) il comma 3 è abrogato;

o) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 27, le parole: “il Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente in materia di cultura”;

p) all’articolo 28:

1) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

2) al comma 4, le parole: “Per ognuno dei capitoli di spesa di cui alle lettere a), e)” sono sostituite dalle seguenti: “Per il capitolo di cui alla lettera a)”.”

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino