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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 2 e 7, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e successive modifiche, relativo alle funzioni in materia di beni, servizi e attività culturali, alla l.r. 42/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2:
1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“a) l’approvazione del piano triennale regionale, di seguito denominato piano triennale, con il quale sono definiti gli indirizzi, i criteri e le metodologie d’intervento e di sostegno regionale;”
2) la lettera h) del comma 1 è abrogata;
b) all’articolo 3:
1) all’alinea del comma 1 le parole: “di settore” sono soppresse;
2) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
3) la lettera h) del comma 1 è abrogata;
4) alla lettera m) del comma 1 le parole: “in conformità a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera n)” sono soppresse;
c) l’articolo 5 è abrogato;
d) all’articolo 6:
1) alla rubrica, le parole: “settoriale regionale” sono sostituite dalle seguenti: “triennale di indirizzo”;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione determina le linee di indirizzo della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito piano triennale.”;
3) all’alinea del comma 2, la parola: “settoriale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;
4) dopo la lettera f) del comma 2, è aggiunta la seguente:
“f-bis) l’individuazione dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).”;
e) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 - (Redazione ed approvazione del piano triennale)
1. La Giunta regionale, sentiti la Città metropolitana di Roma capitale, Roma capitale, i rappresentanti dei sistemi inseriti nelle organizzazioni di cui al Titolo II, Capo III e la conferenza di cui all’articolo 16, predispone il piano triennale di cui all’articolo 6.
2. Il piano triennale è approvato con apposita deliberazione del Consiglio regionale.”;
f) all’articolo 8:
1) all’alinea del comma 1, la parola: “settoriale” è sostituita dalla seguente: “triennale”, le parole “entro il 31 gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “verificati gli stanziamenti annuali disponibili e comunque entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio previsionale della Regione” e dopo la parola: “approva” sono inserite le seguenti: “sentita la commissione consiliare competente.”;
2) alla lettera a) del comma 1 la parola: “contratti” è sostituita dalla seguente: “accordi”;
3) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“c) la programmazione degli interventi a favore di musei e biblioteche inseriti nelle rispettive organizzazioni di cui al Titolo II, Capo III, e degli archivi storici di cui all’articolo 23;”;
4) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
“c-bis) la programmazione degli interventi a favore dei sistemi inseriti nelle organizzazioni di cui al Titolo II, Capo III.”;
g) gli articoli 9, 10 e 11 sono abrogati;
h) all’articolo 12:
1) all’alinea del comma 1 la parola: “settoriale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;
2) alla lettera b) del comma 1 le parole: “, nonché l’esercizio delle funzioni di tutela dei beni librari” sono soppresse;
i) al comma 1 dell’articolo 13, la parola: “settoriale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;
l) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 è abrogata;
m) l’articolo 24 è abrogato;
n) all’articolo 26:
1) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: “Il piano annuale di cui all’articolo 8 definisce le procedure per la concessione, l’erogazione e la revoca dei finanziamenti o dei contributi.”;
2) il comma 3 è abrogato;
o) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 27, le parole: “il Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente in materia di cultura”;
p) all’articolo 28:
1) la lettera e) del comma 1 è abrogata;
2) al comma 4, le parole: “Per ognuno dei capitoli di spesa di cui alle lettere a), e)” sono sostituite dalle seguenti: “Per il capitolo di cui alla lettera a)”.”
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