Comma abrogato dalla L.R. 08/04/2016, n. 4, così recitava:

“1. La segnalazione certificata di inizio attività sostituisce l'autorizzazione amministrativa in tutte le fattispecie relative all'esercizio di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, quando il rilascio del titolo autorizzatorio si configuri quale atto dovuto non sussistendo limitazioni di alcun genere e non implicando la benché minima valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione procedente. In tali casi spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla segnalazione certificata, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.”

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