Comma abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“25. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

"2. I Comuni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, svolgono in via esclusiva le funzioni di informazione e accoglienza turistica tramite l'istituzione di sportelli informativi denominati "TurismoFVG". I Comuni inoltre svolgono:

a) attività di promozione turistica delle località situate nel territorio di competenza;

b) attività di promozione e di gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle società d'area di cui all'articolo 7;

c) promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all'articolo 36;

d) attività di tutela, di informazione e di accoglienza del turista mediante l'istituzione di IAT nel territorio di competenza.".”

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