Commi abrogati dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitavano:

“1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), le parole: "l'organizzazione turistica" sono sostituite dalle seguenti: "l'organizzazione del sistema turistico".

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del sistema turistico regionale, provvede al coordinamento tra gli enti del settore, sostiene lo sviluppo del turismo regionale mediante l'erogazione di incentivi e svolge l'attività di vigilanza e controllo sull'Agenzia per lo sviluppo del turismo, di cui all'articolo 9.".

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2002 è inserita la seguente:

"c-bis) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;".”

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