Comma modificato dall’art. 4, comma 1, della L.R. 09/08/2012, n. 15 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.R. 09/12/2016, n. 19, così recitava:

“3. Con regolamento regionale, consultate le organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente e l'Assemblea delle Autonomie locali, previo parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane e urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza e delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

b) determinare i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori.”

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