Il Titolo II, ad esclusione dell'articolo 8, commi 9, 10 e 11, è abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21, come modificata dalla L.R. 18/05/2020, n. 9, a decorrere dal 01/01/2021.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - Unioni territoriali intercomunali

1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.

2. L’Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla presente legge e a essa si applicano i principi previsti per l’ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).”

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