Articolo abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21, a far data dal trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 29, comma 1 della citata legge regionale.

L’artioclo 38 così recitava:

“Art. 35 - Piano di subentro

1. Il piano di subentro è il documento che individua, in relazione a ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari.

2. Nel piano di subentro dovrà essere prefigurato il trasferimento di risorse anche finanziarie già di competenza della Provincia, dedotte quelle necessarie, sia per l’esercizio delle funzioni proprie, sia per la prosecuzione dell’attività gestionale pregressa, attiva, passiva e patrimoniale.

3. La proposta di piano di subentro è approvata dal Consiglio provinciale ed è trasmessa all’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali almeno novanta giorni prima del termine previsto per il trasferimento delle funzioni ivi contemplate.

4. La proposta di piano di cui al comma 3 è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all’ente destinatario;

b) l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

c) per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l’articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014.

4-bis. Con riferimento alle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi dell’articolo 32, comma 4, si osservano le seguenti disposizioni:

a) le risorse umane, strumentali e finanziarie nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono attribuiti relativamente a ciascuna Provincia alle Unioni ivi costituite e ai Comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi che tra essi intervengano anche ai sensi dell’articolo 24, comma 2;

b) gli immobili adibiti a edifici scolastici e le relative pertinenze sono attribuiti in proprietà al Comune sul cui territorio essi insistono, ferma restando in capo alle amministrazioni di cui alla lettera a) l’attribuzione delle risorse e dei rapporti giuridici necessari a garantire il funzionamento dei plessi scolastici.

4-ter. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 4-bis, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 32, comma 4, è garantito, su tutti i territori degli enti subentranti, dall’Unione in cui ha sede il Comune più popoloso; a essa sono provvisoriamente attribuiti le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni esercitate. Le Province garantiscono comunque la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito.

4-quater. In deroga alle disposizioni del presente articolo, agli Uffici scolastici provinciali e regionale sono ceduti a titolo gratuito i beni mobili forniti a vario titolo dalle Province e già in loro possesso, con effetto dall’1 settembre 2017.

5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 3, l’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il Presidente della Provincia e i rappresentanti delle Unioni, dei Comuni che non vi partecipano e dei Comuni cui vengano attribuiti beni immobili destinatari delle funzioni provinciali per l’intesa sul piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

6. Il piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di autonomie locali.

7. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti dalla Provincia agli enti destinatari a decorrere dal trasferimento delle relative funzioni. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell’articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.

7-bis. I dati contenuti nel piano di subentro sono aggiornati dalle Province con riferimento alla situazione esistente alla data del trasferimento delle funzioni e comunicati alla Regione entro i successivi trenta giorni.

7-ter. L’effettivo trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), può avvenire anche in annualità successive all’esercizio di subentro nelle funzioni, secondo scadenze stabilite dalla Regione, sentite le Province, avuto riguardo della rispettiva capacità di impegno e di spesa e in attuazione dei principi dell’armonizzazione contabile.

8. L’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 60.”

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