Il Capo III del Titolo III è abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21 a decorrere dal 01/01/2021.

Il Capo III del Titolo III così recitava:

“CAPO III - DISPOSIZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE

Art. 17 - Piano dell’Unione

1. Il Piano dell’Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l’atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell’Unione anche al fine dell’armonizzazione delle politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di relazioni tra unità produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell’analisi della situazione socio-economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell’ambito territoriale di riferimento, assegna all’amministrazione dell’Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.

2. Il Piano dell’Unione ha durata triennale.

3. Il Piano dell’Unione è approvato entro il 30 settembre di ogni anno.

4. La relazione annuale sull’attuazione del Piano dell’Unione è approvata dall’Assemblea entro il termine previsto dalla legge per l’approvazione del rendiconto di gestione; i consigli dei Comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.

 

Art. 18 - Direttore generale

1. Lo statuto può prevedere che la gestione dell’Unione sia affidata a un Direttore generale nominato dal Presidente.

2. Il Direttore generale è l’organo di responsabilità manageriale cui compete l’attività di gestione per l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell’Unione. Le funzioni del Direttore generale sono disciplinate dallo statuto e sono esercitate secondo le modalità previste con regolamento.

3. Comma abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 18.

4. Comma abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 18.

5. Comma abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 18.

 

Art. 19 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L’Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché alla gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo statuto.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l’esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio di strumentalità rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall’amministrazione.

3. L’organizzazione delle strutture e la gestione del personale sono volte al perseguimento di migliori livelli di efficienza, di efficacia e funzionalità, secondo principi di economicità, flessibilità e adattabilità in rapporto alle funzioni e ai compiti esercitati.

 

Art. 19-bis - Personale dell'Unione

1. In caso di recesso di un Comune da un'Unione territoriale intercomunale e in caso di revoca di una o più funzioni comunali di cui all'articolo 6, il personale trasferito all'Unione in relazione alle funzioni oggetto di revoca rientra in ogni caso, salvo diverso accordo tra il Comune e l'Unione territoriale intercomunale, nella dotazione organica del Comune.

1-bis. Ove in esito al recesso di cui al comma 1 al Comune venga conferito l'esercizio delle funzioni del sistema locale dei servizi sociali di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006, al medesimo ente, oltre al personale di cui al comma 1, sono trasferiti, contestualmente, anche gli spazi assunzionali eventualmente sussistenti, afferenti il personale inizialmente trasferito all'unione in relazione alle medesime funzioni.

2. Nel caso di scioglimento di un'Unione territoriale intercomunale, il personale precedentemente in servizio presso uno dei Comuni partecipanti all'Unione è riassegnato al Comune medesimo; il personale precedentemente in servizio presso una Provincia o una Comunità montana, è assegnato, ferma restando l'ipotesi di cui al secondo periodo, al Comune capofila dell'Unione di riferimento. Il personale precedentemente in servizio presso una Provincia o una Comunità montana può, altresì, presentare istanza di mobilità verso altri enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale i quali, a fronte di disponibilità di posti in organico, procedono alla copertura di detti posti prioritariamente mediante detto personale.

3. Il personale in servizio presso le Unioni territoriali intercomunali, che divenga permanentemente inidoneo alle mansioni per cui era stato assegnato alle Unioni stesse, rientra nel Comune di provenienza.

 

Art. 20 - Subambiti

1. Al fine di disporre di una migliore organizzazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi mediante la localizzazione degli stessi sul territorio, lo statuto può prevederne la gestione decentrata attraverso l’istituzione di Subambiti, anche in deroga al criterio di contiguità territoriale, soggetti alla pianificazione gestionale e finanziaria dell’Unione. I Subambiti sono costituiti tra almeno due Comuni che raggiungano complessivamente una popolazione di almeno 10.000 abitanti, ridotti a 3.000 se costituiti tra Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane. Tale soglia può essere ridotta di un ulteriore 30 per cento qualora i Subambiti siano costituiti da Comuni di cui all’articolo 4 della legge 38/2001.

2. L’Unione disciplina con regolamento il funzionamento dei Subambiti, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio e alla necessità di presidi o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.

3. A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell’Unione. In relazione alle funzioni e ai servizi esercitati nel territorio di riferimento, gli organi dell’Unione motivano adeguatamente il mancato recepimento delle proposte e dei pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci di Subambito.

4. La Conferenza dei Sindaci di Subambito nomina un Sindaco che ne coordina l’attività, concorre assieme al Presidente dell’Unione alla sovrintendenza del funzionamento delle articolazioni organizzative del Subambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell’Unione, in relazione al territorio di riferimento.”

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