Commi abrogati dalla L.R. 29/11/2019, n. 21, come modificata dalla L.R. 18/05/2020, n. 9, così recitavano:

“1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di autonomie locali e previo parere dei consigli comunali interessati, approva annualmente il programma delle fusioni di Comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali).

2. Il programma annuale delle fusioni di Comuni è redatto anche sulla base delle proposte provenienti da istituzioni e comitati espressione del territorio.

3. Ai fini dell’approvazione del programma annuale delle fusioni di Comuni da parte della Giunta regionale ai sensi del comma 1, la Regione trasmette le proposte dei singoli progetti di fusione ai Comuni interessati per l’acquisizione del parere motivato dei consigli comunali. I Comuni, contestualmente all’espressione del parere, possono richiedere l’applicazione della disciplina transitoria in materia di composizione del consiglio comunale ovvero, in alternativa, della giunta comunale prevista rispettivamente dal comma 2-bis e dal comma 2-ter dell’articolo 20 della legge regionale 5/2003.

4. Il parere è trasmesso all’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto di fusione. Decorso inutilmente il termine previsto, la Giunta regionale approva in via definitiva il programma prescindendo dal parere.

5. I Comuni possono attivare sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai loro statuti e regolamenti il cui esito è unito al parere di cui al comma 3.

6. A seguito dell’approvazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale assume l’iniziativa legislativa volta alla fusione dei Comuni con le modalità previste dall’articolo 17 della legge regionale 5/2003.

7. In caso di fusione tra Comuni appartenenti a diverse Unioni, la legge-provvedimento di cui all’articolo 20 della legge regionale 5/2003 determina l’Unione cui accede il nuovo Comune risultante dalla fusione.

8. Per l’anno 2015 il termine di cui al comma 4 è ridotto a sessanta giorni. La Giunta regionale approva il programma annuale entro i successivi trenta giorni.”

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