Capo abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21.

Il capo I del titolo VII così recitava:

“CAPO I - NORME TRANSITORIE

Art. 56 - Trasferimento di personale all’Unione

1. In sede di prima applicazione, il personale dell’Unione è costituito da:

a) personale proveniente dai Comuni in essa ricompresi, in relazione alle funzioni comunali da essa esercitate, secondo le intese intervenute tra gli enti locali interessati;

b) personale delle Comunità montane secondo le previsioni del piano di successione e subentro di cui all’articolo 38.

2. Il personale delle Comunità montane e del Consorzio comunità collinare del Friuli è trasferito alle Unioni di riferimento a decorrere dalla loro trasformazione o soppressione.

3. Il personale dei Comuni e delle Province è progressivamente trasferito all’Unione di destinazione contestualmente alle decorrenze dell’esercizio delle funzioni trasferite.

4. Il personale trasferito conserva il trattamento in godimento all’atto del trasferimento, con esclusione delle indennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti.

 

Art. 56-bis - Adeguamento del Piano di riordino territoriale

Articolo prima aggiunto dalla L.R. 22/05/2015, n. 12 e poi abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 20.

 

Art. 56-ter - Disposizioni transitorie in materia di Servizio sociale dei Comuni

Articolo prima aggiunto dalla L.R. 22/05/2015, n. 12, poi sostituito dalla L.R. 09/12/2016, n. 20 ed infine abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 31.

 

Art. 56-quater - Avvio delle Unioni territoriali intercomunali

1. Fino all'ingresso di tutti i Comuni della Regione nelle Unioni territoriali intercomunali individuate con la Delib.G.R. dell'1 luglio 2015, n. 1282 le stesse sono avviate, a far data dal 15 aprile 2016, mediante costituzione di diritto, ai sensi del presente articolo, tra i soli Comuni i cui consigli abbiano approvato entro tale termine lo statuto della costituenda Unione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora entro la data ivi indicata non sia stata attuata la trasformazione prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 40, comma 5.

3. In via di prima applicazione, le Unioni costituite in forza del comma 1 sono regolate dalle norme dei propri statuti come approvati dai consigli dei rispettivi Comuni, in quanto compatibili. Entro cinque giorni dalla data di costituzione, il Sindaco del Comune più popoloso di ciascuna Unione convoca l'Assemblea che si riunisce nei cinque giorni successivi per l'elezione del Presidente il quale cura gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4.

4. L'Assemblea dell'Unione delibera le modifiche statutarie ritenute necessarie per garantire l'operatività dell'ente.

5. Abrogato dalla L.R. 28/06/2016, n. 10

6. Le Unioni costituite ai sensi del comma 1 esercitano le funzioni associate a decorrere dal 1° luglio 2016.”

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