Comma abrogato dalla L.R. 12/04/2017, n. 6, così recitava:

“10. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), le parole "trattiene, a titolo di indennità, un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato secondo le modalità stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "riceve, a titolo di indennità, il rimborso delle spese nel limite massimo da definire".”

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