Articolo prima aggiunto dalla L.R. 09/08/2013 n. 9 e poi abrogato dalla L.R. 23/06/2020, n. 11, così recitava:

“Art. 6-bis - Sezione smobilizzo crediti PA

1. La Sezione smobilizzo crediti PA costituisce strumento di agevolazione a favore del sistema produttivo regionale finalizzato a supportare l’equilibrio della gestione finanziaria aziendale in relazione all’andamento del mercato del credito tramite il sostegno all’effettuazione di operazioni di smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale del Friuli Venezia Giulia per somministrazioni, forniture appalti e prestazioni professionali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale. È ammissibile lo smobilizzo di crediti anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sorti a favore di tali imprese durante lo svolgimento di attività nel territorio regionale.

2. Le dotazioni della Sezione smobilizzo crediti PA sono destinate alla concessione di contributi a sollievo degli oneri a carico dell’impresa creditrice in relazione a operazioni finanziarie di smobilizzo del credito.

3. A valere sulle dotazioni della Sezione smobilizzo crediti PA possono essere, altresì, concessi finanziamenti agevolati a complemento delle operazioni finanziarie di cui al comma 2, nel caso in cui l’impresa creditrice:

a) lettera abrogata dalla L.R. 17/07/2015, n. 19

b) dimostra di aver corrisposto la quota spettante ai subappaltatori e ai cottimisti della somma ricevuta dall’impresa creditrice medesima a seguito dell’effettuazione dell’operazione finanziaria di smobilizzo del credito.

4. Ai fini dell’attuazione degli interventi di agevolazione finanziaria di cui al presente articolo possono convenzionarsi con l’Amministrazione regionale, oltre alle banche in conformità all’articolo 4, gli intermediari finanziari operanti nel territorio regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.”

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