Articolo prima aggiunto dalla L.R. 04/04/2013, n. 4 e poi abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 56 bis - Requisiti per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L’esercizio di strutture ricettive turistiche congiuntamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove rivolta al pubblico, è consentito a chi è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010, fermo restando quanto previsto dall’articolo 88.”

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