Articolo abrogato dalla L.R. 04/04/2013 n. 4. L’articolo 61 così recitava: “Art. 61 - Denominazione e segno distintivo - 1. L'approvazione della denominazione e il controllo sull'esposizione del segno distintivo delle strutture ricettive è di competenza del Comune.

2. Con il termine "denominazione" si intende qualsiasi nome con il quale si contraddistingue l'immobile o gli immobili che costituiscono la struttura ricettiva.

3. La denominazione delle strutture ricettive è approvata in sede di classificazione o successivamente, a domanda, in conformità a quanto stabilito con il regolamento di cui all'articolo 62.”

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