Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21 a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2 della L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 161 - Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali N21 a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro nonché di altri enti a carattere privato che appartengono alla categoria delle ONLUS per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:

a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica;

b) Lettera abrogata dalla L.R. 09/11/2012 n. 22;

c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;

d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;

e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione, nonché i massimali di intervento.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l'eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso dal Servizio della incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonché, per tutti i richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.”

 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 106 della L.R. 09/12/2016, n. 21 il presente articolo continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L. 21/2016 e fino alla conclusione dei medesimi.

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