Articolo prima sostituito dalla L.R. 04/04/2013 n. 4 e poi abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 100 - Sanzioni amministrative

1. L’esercizio di una struttura ricettiva in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell’attività.

2. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

3. L’offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l’aggiunta di letti permanenti, fatte salve le ipotesi di deroga di cui all’articolo 64, commi 9 bis e 9 ter, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.

4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell’articolo 96, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.000 euro.

5. La pubblicità dell’attività di bed and breakfast in mancanza dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 82 comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 150 euro a 500 euro.

6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre a centottanta giorni.”

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