Articolo prima sostituito dalla L.R. 04/04/2013 n. 4 e poi abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 104 - Pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti

1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l’obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell’anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.”

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