Articolo prima sostituito dalla L.R. 04/04/2013 n. 4 e poi abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 102 - Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di stabilimento balneare

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l’esercizio di uno stabilimento balneare per finalità turistico - ricreative è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e riguardanti:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;

c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;

d) l’essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 56 bis, in caso di somministrazione di alimenti e bevande;

e) il titolo di disponibilità dello stabilimento balneare;

f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) la denominazione e l’ubicazione dello stabilimento balneare;

h) la data prevista per l’inizio dell’attività.

2. Alla SCIA sono allegate:

a) una dichiarazione sostitutiva attestante l’attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell’attività da parte di un legale rappresentante o di un institore;

b) una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare;

c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata sull’apposito modulo approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e fornita dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione dello stabilimento balneare e contenente l’indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui all’allegato “G” alla presente legge;

d) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo dello stabilimento balneare, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 8.

3. La SCIA è inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale 3/2002 e al decreto legislativo 59/2010.

4. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

5. Il Comune provvede ad acquisire d’ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

6. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990.

7. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione dello stabilimento balneare.

8. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare.”

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