Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 83 - Definizione

1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, destinate a essere concesse in locazione nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza offerta di servizi centralizzati tipici delle strutture ricettive turistiche, senza somministrazione di alimenti e bevande e, comunque, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero e/o similare.

2. La locazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico di cui al comma 1, effettuata con il servizio di fornitura di acqua, di energia elettrica, di gas, di elettrodomestici, di eventuale climatizzazione, di pulizie iniziali e con le sole prestazioni accessorie dei servizi di portierato o di altri servizi condominiali, non si qualifica come prestazione di alloggio effettuata nel settore alberghiero o in altri settori aventi funzioni analoghe.

3. Comma abrogato dalla L.R. 04/04/2013 n. 4.

4. Comma abrogato dalla L.R. 04/04/2013 n. 4.

5. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale;

b) in forma non imprenditoriale; la gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;

c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate a uso turistico, sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.

5 bis. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico sono assicurati servizi essenziali quali l’erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, nonché il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare.”

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