Articoli prima sostituiti dalla L.R. 21/12/2012 n. 26 e poi abrogati dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitavano:

Art. 67 – Definizione e tipologia

1. Sono strutture ricettive all’aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.

2. Le strutture ricettive all’aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, villaggi sopraelevati dry marina e marina resort.

3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l’alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.

4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell’articolo 64, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows, cottage, chalet.

4-bis. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi. Resta fermo in ogni caso il rispetto delle discipline vigenti nelle materie urbanistico - edilizia, sicurezza e impianti, beni culturali, paesaggio e tutela ambientale, accatastamento e intavolazione.

5. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.

6. Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate con i requisiti di cui al comma 5.

 

Art. 68 - Classificazione

1. I campeggi, i dry marina o marina resort, sono classificati in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnati da un numero di stelle da uno a quattro.

2. I villaggi turistici di cui all’articolo 67, comma 4, sono classificati in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnati da un numero di stelle da due a quattro.

3. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell’allegato “B”, facente parte integrante della presente legge.

4. Le strutture ricettive marina resort in relazione al posizionamento delle imbarcazioni, devono possedere i requisiti minimi qualitativi previsti dalla lettera B4 dell’allegato “B” per le imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato ovvero, qualora dispongano anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni, quelli previsti dalla lettera B3 dell’allegato “B”.”

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