Articoli abrogati dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitavano:

“Art. 64 - Definizione e tipologia

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente vitto e servizi accessori.

2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, e alberghi diffusi e country house - residenze rurali.

3. Gli alberghi sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.

4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.

6. Le residenze turistico alberghiere sono costituite esclusivamente o in prevalenza da unità abitative.

7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere, o pubblici esercizi prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento.

7 bis. Le country house - residenze rurali sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, da un numero minimo di quattordici a un massimo di ventiquattro posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall’ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.

7 ter. Comma abrogato dalla L.R. 04/04/2013 n. 4

8. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.

9. Comma abrogato dalla L.R. 11/02/2010 n.2.

9 bis. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.

9-ter. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente è ammessa in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 128, relativamente alla capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio, e quindi del provvedimento di classificazione e dell'autorizzazione all'esercizio della struttura.

9-quater. Le country house - residenze di campagna sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, da un minimo di 14 a un massimo di 24 posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall’ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione e bar per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

 

Art. 65 - Classificazione

1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle rispettivamente “uno, due, tre, tre Superior, quattro, quattro Superior, cinque” N48, se trattasi di alberghi, motel, o villaggio albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell'allegato "A", facente parte integrante della presente legge.

2. I requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento del Comune sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più Comuni, dal Comune in cui ha sede l’ufficio di ricevimento principale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative sono ubicate solo nei Comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l’ufficio di ricevimento principale dell’albergo diffuso.

2 bis. Le country house - residenze rurali di cui all’articolo 64, comma 7 bis, sono classificate in base ai requisiti minimi obbligatori indicati nell’allegato “A”, lettera A3, facente parte integrante della presente legge.

 

Art. 66 - Dipendenze

1. Nelle strutture previste dall'articolo 64, commi 3, 4 e 6, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi generali, anche in dipendenze.

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi purché posti nelle immediate vicinanze di quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dallo stesso immobile, quando a esse si accede da un diverso ingresso.

3. Le dipendenze sono classificate in una classe inferiore rispetto a quella della sede principale; possono tuttavia essere classificate nella stessa classe, qualora possiedano i requisiti di quella immediatamente superiore.”

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