Articolo prima aggiunto dalla L.R. 21/12/2012 n. 26 e poi abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 63 bis - Residenze d’epoca

1. Sono classificate come residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono l’alloggio in camere e unità abitative con il limite massimo di 25 posti letto.

2. I requisiti minimi qualitativi delle residenze d’epoca sono quelli previsti dalle corrispondenti tipologie di struttura ricettiva disciplinate dal titolo IV e di cui ai corrispondenti allegati.”

2 bis. Comma prima aggiunto dalla L.R. 30/12/2014, n. 27 e poi abrogato dalla L.R. 17/07/2015, n. 19

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