Articolo abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitava:

"Art. 63 - (Modifica all’articolo 60 della legge regionale 26/2014)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

“1-bis. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 7, comma 2, il termine per provvedere di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni.”."

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