Articoli abrogati dalla L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitavano:

"Art. 58 - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 26/2014)

1. All’articolo 7 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “l'1 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “il 15 ottobre”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci, convocata entro cinque giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, dal Sindaco del Comune di cui al comma 3; in difetto provvede entro cinque giorni il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. Comportano l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 la mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata dalla conferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata del 60 per cento dei componenti, che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione dell'Unione, entro trenta giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione, da parte di ciascun Consiglio comunale, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta.”.

 

Art. 59 - (Modifica all’articolo 29 della legge regionale 26/2014)

1. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

“2. Le funzioni di cui all'articolo 26, qualora esercitate in forma singola dal Comune di cui al comma 1, sono svolte dai restanti Comuni nelle forme di cui all'articolo 26 ovvero di cui all'articolo 27, con le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione.”."

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