Articolo abrogato dalla L.R. 04/08/2017, n. 31.

L’articolo 33 così recitava:

“Art. 33 - Avanzo o utile netto

1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge, l'importo del finanziamento non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel periodo in questione.

2. Se il finanziamento eccede l'utile ragionevole il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente.

3. Se l'utile o l'avanzo comportano la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.”

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