Comma aggiunto dall'art. 4, comma 10, della L.R. 26/07/2013, n. 6 e, successivamente, abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2.

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. 05/04/2024, n. 2, alle delegazioni amministrative di cui al presente articolo in essere alla data del 09/04/2024 continua ad applicarsi la normativa previgente.

Il presente comma così recitava:

"1-ter. Limitatamente alle opere di cui al comma 3, lettera d), la Giunta regionale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l’utilizzo di economie e ribassi d’asta conseguiti in corso di realizzazione di un’opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d’asta."

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