Articolo abrogato dalla L.R. 26/05/2006 n. 9. L'articolo 69 così recitava:" 1. Il provvedimento autorizzante l'occupazione temporanea e d'urgenza è notificato a cura dell'ente procedente, unitamente all'avviso di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 1/1978, ai proprietari degli immobili interessati, ovvero, se sconosciuti, ai soggetti che comunque risultano tali secondo i dati catastali.

2. Le notificazioni previste dall'articolo 11, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono eseguite a cura e spese dell'ente espropriante.

3. L'avviso di deposito, eseguito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, oltre alle forme di pubblicità ivi previste, è notificato ai soggetti espropriandi.

4. Il termine di quindici giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 865/1971, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del Comune, decorre dalla data della notifica ai soggetti espropriandi."

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