Articolo abrogato dalla L.R. 26/05/2006 n. 9. L'articolo 53 così recitava:" 1. In relazione alle attività professionali svolte, tutti i tecnici interessati possono chiedere di essere iscritti nell'elenco parte generale di cui all'articolo 52 nel numero massimo di specializzazioni determinato dal regolamento di cui all'articolo 4. L'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco, per quanto attiene i tecnici diplomati, si intende richiesta e concessa nei limiti delle specifiche competenze professionali determinate dalle leggi dello Stato.

2. Le specializzazioni sono definite con il regolamento di cui all'articolo 4, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sull'istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici."

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