Articolo abrogato dalla L.R. 22/05/2015, n. 12. L’articolo 34 così recitava: “Art. 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali) - 1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa nei seguenti casi:

a) schemi di disegni di legge sull'ordinamento delle autonomie locali;

b) schemi di disegni di legge sulle elezioni degli enti locali;

c) schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale;

d) schemi di disegni di legge riguardanti il conferimento e l’esercizio delle funzioni degli enti locali;

e) schemi di disegni di legge riguardanti i trasferimenti finanziari e i contributi agli enti locali, nonché disposizioni riguardanti i trasferimenti finanziari agli enti locali, contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 2, lettera a);

f) schemi di disegni di legge sulla disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 18;

g) proposta di Piano di valorizzazione territoriale, di cui all'articolo 26.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a:

a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;

b) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, gli assetti ordina mentali e funzionali degli enti locali, provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;

c) le proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, lettere da a) a f), secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni; può proporre alla Giunta regionale qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali; provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge.”

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