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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 27 (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate) — 1. I criteri per la corresponsione degli incentivi specificati nel Piano di valorizzazione territoriale tengono conto, prioritariamente, della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata e della popolazione interessata, nel rispetto dei principi definiti nel presente articolo.
2. abrogato
3. Il Piano di valorizzazione territoriale prevede l'erogazione di incentivi ordinari annuali della durata massima di sei anni e decrescenti dal terzo anno e di incentivi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di associazioni intercomunali e di unioni di Comuni.
4. Nella determinazione dell'importo degli incentivi ordinari annuali, hanno priorità le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici e il personale dei Comuni aderenti. Una quota degli incentivi è destinata a coloro che hanno predisposto e periodicamente aggiornata, ai sensi dell'articolo 30, la Carta dei servizi. L'incentivo annuale si computa con esclusivo riferimento alle funzioni e ai servizi svolti in forma associata dalla prevalenza dei Comuni compresi nell'associazione intercomunale o nell'unione dei Comuni o nell’Unione montana.
4-bis. Ai fini della determinazione dell’incentivo ordinario annuale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), le convenzioni per la gestione in forma sovracomunale stipulate tra comuni facenti parte di una stessa Associazione intercomunale con le modalità e i vincoli previsti dalla legge regionale 19 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) sono equiparate a convenzione attuativa di cui all’articolo 22.
5. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse l’anno precedente laddove, sulla base dell’autocertificazione trasmessa all’ufficio competente in materia di autonomie locali entro il 15 febbraio di ogni anno, a firma del Presidente della forma associativa, non risulti comprovata l’effettiva gestione associata di funzioni e servizi o il raggiungimento, attestato dal responsabile dell’ufficio associato competente, dei risultati programmati. Il modello per l’autocertificazione dell’effettivo svolgimento in forma associata, strutturato per funzioni, è definito con il Piano di valorizzazione territoriale.
6. La concessione degli incentivi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio; in caso di insufficienza l'incentivo spettante è ridotto proporzionalmente.
7. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono incentivi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.
8. La Regione concorre agli oneri sostenuti dai Comuni che abbiano deliberato la costituzione di una delle forme associative previste dalla presente legge per l'elaborazione di studi di fattibilità recanti progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
9. La Regione prevede finanziamenti straordinari per le fusioni di Comuni che si realizzano entro quattro anni dalla costituzione della corrispondente unione di Comuni o Unione montana.
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