Articolo abrogato dalla L.R. 08/04/2013, n. 5 a decorrere dall’1 gennaio 2015, così recitava:

"Art. 26 (Piano di valorizzazione territoriale) — 1. Il Piano di valorizzazione territoriale triennale, approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione:

a) effettua la ricognizione delle forme associative, individuando le associazioni intercomunali, le unioni di Comuni, le Unioni montane e le fusioni;

b) specifica i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di Comuni e delle fusioni, nonché di incentivi annuali alle Unioni montane.

c) abrogata

2. Il Piano di valorizzazione territoriale è adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

3. abrogato

4. Gli enti interessati segnalano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le modificazioni intervenute agli elementi di cui al comma 1, ai fini dell'aggiornamento annuale del Piano di valorizzazione territoriale.

5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale."

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