I commi 1, 2, 3 e 4 sono stati abrogati dalla L.R. del 30/12/2008 n. 17. I commi 1, 2, 3 e 4 così recitavano:

“1. Le riunioni delle conferenze dei sindaci per la designazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali hanno luogo entro quaranta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge. In difetto provvede l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

2. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca la prima riunione del Consiglio delle autonomie locali. La presidenza del Consiglio delle autonomie locali, fino alla nomina del Presidente, è assicurata dal componente più anziano, che provvede alle successive convocazioni.

3. Fino alla prima riunione del Consiglio delle autonomie locali continua a esercitare le sue funzioni l'Assemblea delle autonomie locali istituita con legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali).

4. Al fine della predisposizione del primo Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26, i Comuni informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali della forma associativa adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.”

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