Articolo abrogato dalla L.R. 11/03/2016, n. 3, così recitava:

“Art. 44 (Principi generali in materia di contabilità) — 1. Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

2. Il bilancio di previsione osserva i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

3. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, della durata pari a quello della Regione.

4. I documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4-bis. Nel caso in cui la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione non preveda l’immediata esecutività, enti locali sulla base del bilancio già deliberato possono effettuare per ciascun intervento, fino all’esecutività della deliberazione del bilancio di previsione, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

4-ter. Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

4-quater. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il termine di legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

5. I risultati di gestione sono rilevati, anche mediante contabilità economica, e dimostrati nel rendiconto.

6. Ai fini della tenuta della contabilità economica, gli enti adottano il sistema che ritengono più idoneo alle proprie esigenze.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

7-bis. La proposta di rendiconto di gestione è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a dieci giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.

7-ter. La relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto è predisposta entro un termine previsto dal regolamento di contabilità, comunque non inferiore a 6 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo.

7-quater. Nelle more dell’adeguamento delle previsioni regolamentari, di cui ai commi 7-bis e 7 ter, il termine ivi indicato si intende di 10 giorni.

8. Il rendiconto è composto da:

a) conto del bilancio;

b) conto economico;

c) conto del patrimonio.

8-bis. La mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta le medesime conseguenze.

8-ter. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta le medesime conseguenze.

9. La tenuta della contabilità economica è facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.”

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