Articolo prima aggiunto dalla L.R. 04/08/2017, n. 31 e poi abrogato dalla L.R. 06/02/2018, n. 3, così recitava:

Art. 61-bis - Disposizioni transitorie in materia di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico

1. Nel periodo di prosecuzione temporanea dell’esercizio degli impianti di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico, per i quali sono scadute le relative concessioni di derivazione d’acqua e per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto ai canoni e sovracanoni previsti dalla vigente normativa. Tale canone, determinato nella misura di 40 euro per Kw, costituisce corrispettivo del beneficio derivante dalla prosecuzione temporanea della derivazione d’acqua pubblica, nonché dell’esercizio delle opere e dei beni afferenti alla concessione di derivazione oltre il termine di scadenza della medesima.”

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