Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2014, n. 11, così recitava:

Art. 20 (Contributi) — 1. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, le Comunità montane e le Province erogano contributi per i seguenti interventi:

a) lettera abrogata dalla L.R. 21/10/2010, n. 17;

b) conversione di cedui ad alto fusto;

c) sfolli, diradamenti, cure colturali, recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive, interventi di difesa fitosanitaria, prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi a seguito di incendi, dissesti idrogeologici e altre calamità;

d) rimboschimenti e imboschimenti realizzati nelle aree di pianura sulla base di un progetto che preveda un piano di coltura e conservazione per la loro gestione;

e) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché realizzazione della viabilità forestale di cui all'articolo 35;

f) realizzazione di percorsi pedonali o con veicoli senza motore, anche interni al bosco, da utilizzare per finalità turistiche, ricreative o sportive;

g) miglioramenti ambientali dei boschi, destinati prioritariamente alle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE o all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE;

h) lettera abrogata dalla L.R. 21/10/2010, n. 17;

i) lettera abrogata dalla L.R. 21/10/2010, n. 17.

2. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono finalizzate a migliorare, secondo gli orientamenti e gli indirizzi tecnici previsti nel regolamento forestale, lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco di cui all'articolo 15, comma 3. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono finalizzate all'incremento della superficie boscata nelle aree di pianura.

3. Qualora durante l'esecuzione degli interventi oggetto di contributo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il beneficiario incorra in sanzioni amministrative pecuniarie, l'erogazione del contributo è sospesa fino al termine del procedimento sanzionatorio; qualora l'importo complessivo delle sanzioni pagate superi il 3 per cento del contributo, lo stesso non è erogato.

4. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera d), è fatto obbligo di non effettuare, sui terreni oggetto dell'impianto, trasformazioni colturali per un periodo di trenta anni, a partire dalla data dell'impianto; nei riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l'ente erogatore provvede al recupero del contributo.

5. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera g), è fatto obbligo di non effettuare trasformazioni colturali sui terreni interessati per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data del miglioramento ambientale; nei riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l'ente erogatore provvede al recupero del contributo.

6. comma abrogato dalla L.R. 21/10/2010, n. 17.

7. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), sono i proprietari dei terreni o soggetti delegati.

8. Nell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c), e), f), g) e i), è assegnata priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.

9. Nell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera d), è assegnata priorità ai soggetti, proprietari dei terreni o soggetti delegati, certificati ai sensi dell'articolo 19.

10. comma abrogato dalla L.R. 21/10/2010, n. 17.”

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