Articolo abrogato dalla L.R. del 27/11/2006 n. 24. L'articolo 10 così recitava: "1. La Regione è autorizzata a trasferire alle Province risorse finanziarie dirette alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative, anche di carattere aziendale, seppure prive di personalità giuridica, regolarmente costituite, per:

a) interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi;

b) l'acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all'attività sportiva e ricreativa."

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