Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 28/05/2021, n. 8, così recitava:

“Art. 13 - (Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, secondo le modalità previste dall'articolo 14, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti dei soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero, facilmente individuabili in base alle singole leggi di settore, cui possa derivare dal provvedimento finale un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante.

3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'avvio del procedimento è comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2 diversi dal soggetto istante. A quest'ultimo sono comunicate le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento.”

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