Articoli prima aggiunti dalla L.R. 24/05/2004, n. 14 e poi abrogati dalla L.R. 15/03/2018, n. 9, così recitavano:

Art. 22 ter - (Funzionamento)

1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi può essere convocata e svolta in via telematica.

1-bis. L’amministrazione procedente indica nell’atto di convocazione le intese, i concerti, i nulla osta, gli assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche che devono essere acquisiti in sede di conferenza di servizi.

1 ter. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 22 e 22-bis partecipano senza diritto di voto i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza e gli organismi tecnici invitati, al fine di fornire elementi di natura tecnica non emersi in fase istruttoria, anche in ragione della complessità del progetto.

2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 8 e 11. Tali disposizioni non si applicano alla conferenza di servizi decisoria convocata ai sensi dell’articolo 22-bis, comma 6.

5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso in cui si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.

6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 quater, nonché quelle di cui al comma 4 dell'articolo 24 si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela dell’urbanistica, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.

7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

8. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l’adozione della decisione conclusiva, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

9. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all'esame del provvedimento.

11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

12. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA regionale è pubblicato, a cura dell'amministrazione proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, sul Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

 

Art. 22 quater - (Dissenso)

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.

2. Comma abrogato dalla L.R. 21/10/2010, n. 17.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, urbanistica, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali procedenti. Ferma restando la completezza della documentazione inviata a fini istruttori, gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il presidente dell'organo collegiale esecutivo dell'ente territoriale procedente, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale, ovvero il dissenso abbia a oggetto opere interregionali si applica l'articolo 14 quater della legge 241/1990.”

Art. 22 quinquies - (Concessionari)

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 8 della legge regionale 20/1999, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 9 della medesima legge.”

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