Ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L.R. 15/05/2002, n. 13, le disposizioni di cui al presente comma, non trovano applicazione per gli interventi oggetto anche di contributo statale di cui alla L. 07/08/1997, n. 270, e successive modificazioni.

Ai sensi dell’art. 22, comma 2-bis, della L.R. 11/08/2014, n. 16, in deroga al presente comma, nell’ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l’intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al presente comma, la concessione dell’incentivo è subordinata all’impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al presente comma.

Ai sensi dell'art. 6, commi 1-2, della L.R. 04/11/2014, n. 18, in deroga al presente comma, il soggetto beneficiario dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per la durata di tre anni. Tale riduzione del termine di durata del vincolo di destinazione, si applica anche nel caso dei vincoli di destinazione in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 04/11/2014, n. 18.

Ai sensi dell’art. 6, comma 15, della L.R. 06/08/2015, n. 20, in deroga al presente comma, in caso di successione a causa di morte nella titolarità del diritto di proprietà di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale che beneficiano degli incentivi regionali di cui all’art. 6, comma 14, della L.R. 06/08/2015, n. 20, nonché in caso di trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà di tali immobili, non trova applicazione l’articolo 49, comma 1, della presente legge regionale a condizione che il soggetto che acquisisce il diritto di proprietà continui a mantenere la destinazione del bene immobile sino alla scadenza del termine di cui all’art. 6, comma 14, della L.R. 06/08/2015, n. 20.

Ai sensi dell'art. 6, comma 96 della L.R. 11/08/2016, n. 14, in deroga al presente comma, in via eccezionale, e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il vincolo di destinazione relativo all’immobile che beneficia del contributo concesso, ai sensi della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 in materia di archeologia industriale, con decreto 10 dicembre 2009, n. 5206/Cult, è fissato in tre anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 7, comma 97-bis, della L.R. 29/12/2016, n. 25, in deroga al presente comma, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione in capo al soggetto di cui all’art. 7, comma 89, lettera b), della L.R. 29/12/2016, n. 25, risulti inferiore alla durata del vincolo di destinazione, la concessione del contributo è subordinata all'impegno, da parte dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo oggetto di contributo, di mantenere il vincolo di destinazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui al presente comma.

Ai sensi dell'art. 2, comma 20, della L.R. 27/03/2018, n. 12, in deroga al presente comma, il vincolo di destinazione relativo all'immobile oggetto dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è fissato in cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori e grava sul soggetto beneficiario del contributo e sul proprietario dell'immobile.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, della L.R. 18/05/2020, n. 10, in deroga al presente comma e all’articolo 25 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019 n. 1389, in ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per il mantenimento del vincolo di destinazione è ridotto a quattro anni decorrenti dal termine di conclusione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L.R. 30/12/2020, n. 25, in deroga al disposto del presente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le annualità del contributo concesso con decreto n. 1119/Pers. - SP1 dd. 12/05/2009 in erogazione a far tempo dall'esercizio 2021, al soggetto di cui al all’art. 6, comma 15, della L.R. 30/12/2020, n. 25 e al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 6, comma 16, della L.R. 30/12/2020, n. 25.

Ai sensi dell’art. 6, comma 22, della L.R. 10/08/2023, n. 13 in deroga al presente comma, il vincolo di destinazione sugli impianti sportivi di cui al comma 18 dello stesso articolo è relativo al solo mantenimento della destinazione da parte dell'Ente pubblico proprietario.

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