Articolo abrogato dalla L.R. 11/03/2016, n. 3, così recitava:

“Art. 8 — 1. Allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali di protezione civile partecipano - fatte salve le rispettive attribuzioni e competenze spettanti in base alle vigenti leggi - le Province, alle quali compete fornire:

- i dati interessanti la protezione civile per la predisposizione e l’aggiornamento dei piani e programmi regionali d’intervento;

- l’approntamento di eventuali piani e programmi provinciali, nonché assicurare l’integrazione degli stessi con quelli regionali e comunali;

- l’organizzazione e la gestione di attività intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi.

2. Per l’organizzazione e la gestione di servizi ordinari e straordinari di pronto intervento per la protezione civile, la Regione può avvalersi delle strutture delle Amministrazioni provinciali.”

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