Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2020, n. 22.

L’articolo 23 così recitava:

“Art. 23

1. Per le esigenze di funzionamento della Direzione regionale per la protezione civile, il numero dei posti dell’organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la qualifica di dirigente, di quattro unità.

2. La dotazione organica prevista dall’articolo 13, primo comma, della legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50, così come modificata dall’articolo 26, secondo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, per il conferimento degli incarichi di cui all’articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevata di una unità.

3. Il limite di quattro unità previsto dall’articolo 24, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come sostituito dall’articolo 26, III comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, viene sostituito dal limite di sette unità.

4. Per le esigenze qui prospettate, l’Amministrazione regionale può avvalersi anche di personale comandato o distaccato dalle Amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici; per il personale in posizione di comando si prescinde dai limiti di tempo previsti dall’articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.”

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