Articolo aggiunto dall’art. 108, comma 1, della L.R. 21/10/2010, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 176, comma 1, della L.R. 21/12/2012 n. 26, così recitava:

“Art. 5-ter - Reiterazione domande di concessione idraulica di piccola derivazione

1. Le domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica di potenza media installata fino a 500 KW medi, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995 e il cui procedimento di rilascio si sia concluso ovvero sia tuttora pendente, possono essere reiterate dai richiedenti senza che le stesse siano assoggettate alla procedura di VIA di cui alla presente legge, in presenza delle seguenti condizioni:

a) compatibilità con le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici dei Comuni interessati;

b) espletamento dell’attività istruttoria da parte dei competenti uffici regionali;

c) mantenimento del minimo deflusso vitale di cui al decreto legislativo 152/2006.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle domande di concessione relative a impianti da collocare in area SIC e in zone parco.”

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